DSA e legge 170: cosa prevede la normativa?

DSA e legge 170: cosa prevede la normativa?

In caso ci sia il sospetto di DSA in un alunno, è opportuno chiedere aiuto a uno psicologo esperto in questo  tipo di  problematiche  per  una  valutazione  psico-diagnostica.  Per  una  maggior  tutela in questo tipo di difficoltà, ci si può avvalere della legge 170, con relativo riconoscimento da parte dei Servizi  Sanitari  Pubblici  o  accreditati al  rilascio  della  certificazione. Diamo un  sguardo  sintetico alla  legge  170  (dell’8  ottobre  2010)  intitolata “Nuove  norme in  materia  di  disturbi  specifici  di apprendimento in  ambito  scolastico”,  rivolta  all’insegnamento  dei  bambini  e  dei  ragazzi  con disturbi specifici dell’apprendimento “che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in  assenza  di  patologie  neurologiche  e  di  deficit sensoriali, ma  possono  costituire  una  limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana”.

Indice

DSA: Cosa prevede la normativa?

Sostanzialmente la  legge  introduce le  forme  didattiche  adeguate, le  agevolazioni,  i  supporti all’insegnamento che le scuole devono adottare nei confronti degli studenti con DSA. (Per leggere la normativa, clicca qui. Mentre per saperne di più sui DSA, clicca qui.)

Nel comma 1, infatti, viene definito il diritto dello studente con diagnosi DSA di “fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari”.  

Il  12  luglio  2011  sono  stati  varati  anche il  decreto  attuativo  e le  linee  guida  che  dispongono indicazioni da seguire per gli uffici scolastici regionali e la famiglie dei portatori di DSA nell’ottica di un una tutela e di un supporto rispetto a questi ultimi.

La  legge  dispone  strumenti  compensativi  da  utilizzare  nella  didattica  all’alunno  con  DSA  indicati nel PDP (Piano Didattico Personalizzato) che sono vari, tra cui elenchiamo le mappe concettuali, la  registrazione  delle  lezioni,  i  testi in  digitale  e la  sintesi  vocale  per la  lettura,  l’utilizzo  della calcolatrice;  e  introduce  l’utilizzo di  strumenti  dispensativi,  valutati in  base  alle  capacità  dello studente  con  DSA,  come le  interrogazioni  programmate, le  verifiche  orali  e  non scritte,  tempi supplementari  per lo  svolgimento  delle  prove, la  valutazione  dei  contenuti  e  non  della  forma  nei testi scritti, la dispensa dal copiare e prendere appunti e dall’uso del corsivo.

Quali sono le finalità della normativa?

Le finalità della legge sono molteplici

1) garantire il diritto all’istruzione; 

2) assicurare uguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale;

3) favorire il successo scolastico attraverso misure di supporto;

4) garantire una formazione adeguata;

5) promuovere lo sviluppo delle potenzialità del ragazzo; 

6) ridurre i disagi relazionali ed emozionali dovuti al disturbo;

7) adottare  forme di  verifica  e di  valutazione  adeguate  alle  necessità  formative  degli  studenti  e preparare  gli  insegnanti  e  sensibilizzare  i  genitori  nei  confronti  delle  problematiche  legate aidisturbi specifici dell’apprendimento;

8) favorire una diagnosi precoce e l’adozione di percorsi didattici riabilitativi;

9) incrementare la  comunicazione  tra  famiglia,  scuola  e  servizi  sanitari durante il  percorso  di istruzione e di formazione.

Cos’è il PDP – piano didattico personalizzato? Quando si attua?


È chiamato in questo modo il documento di programmazione con il quale la scuola definisce gli interventi che intende mettere in atto nei confronti degli alunni con esigenze didattiche particolari ma non riconducibili alla disabilità. In caso di disabilità, come è noto, il documento di programmazione si chiama PEI, Piano Didattico Individualizzato, ben diverso per contenuti e modalità di definizione. Per gli alunni con DSA, Disturbi Specifici di Apprendimento, un documento di programmazione personalizzato (il PDP, appunto) è di fatto obbligatorio; contenuti minimi sono indicati nelle Linee Guida del 2011, come pure i tempi massimi di definizione (entro il primo trimestre scolastico). La scuola può elaborare un documento di programmazione di questo tipo per tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali qualora lo ritenga necessario. Per gli alunni con DSA, il consiglio di classe predispone il Piano Didattico Personalizzato, nelle forme ritenute più idonee e nei tempi che non superino il primo trimestre scolastico, articolato per le discipline coinvolte nel disturbo, che dovrà contenere:

  1. Dati anagrafici
  2. Tipologia del disturbo
  3. Attività didattiche individualizzate
  4. Attività didattiche personalizzate
  5. Strumenti compensativi
  6. Misure dispensative
  7. Forme di verifica e valutazione personalizzata

 
Cosa sono gli strumenti compensativi per gli alunni con DSA?

Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria. Fra i più noti indichiamo:

  1. la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
  2. il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
  3. i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
  4. la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
  5. altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.

Tali strumenti sollevano l’alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo. L’utilizzo di tali strumenti non è immediato e i docenti – anche sulla base delle indicazioni del referente di istituto – avranno cura di sostenerne l’uso da parte di alunni e studenti con DSA.

Quali sono le misure dispensative per gli alunni con DSA?

Le misure dispensative sono invece interventi che consentono all’alunno o allo studente di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l’apprendimento. Per esempio, non è utile far leggere a un alunno con dislessia un lungo brano, in quanto l’esercizio, per via del disturbo, non migliora la sua prestazione nella lettura. Rientrano tra le misure dispensative altresì le interrogazioni programmate, l’uso del vocabolario, poter svolgere una prova su un contenuto comunque disciplinarmente significativo, ma ridotto o tempi più lunghi per le verifiche. L’adozione delle misure dispensative, dovrà essere sempre valutata sulla base dell’effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste, in modo tale da non differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di apprendimento dell’alunno o dello studente in questione.